L'articolo 138 della Costituzione italiana disciplina il procedimento di revisione costituzionale e l'approvazione delle leggi costituzionali.

Prevede un processo aggravato, cioé un iter speciale più complesso di quello ordinario: due deliberazioni da parte di ciascuna Camera a distanza di tre mesi, con maggioranza assoluta nella seconda votazione. Se approvata a maggioranza qualificata (due terzi), la legge è promulgata, altrimenti può subire un referendum popolare.

Ecco i punti chiave dell'Articolo 138.

  • Procedimento a doppia lettura: sono necessarie due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera (totale 4 votazioni).
  • Intervallo temporale: tra le due votazioni deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre mesi.
  • Maggioranze:
    • Seconda votazione a maggioranza qualificata (2/3): Se approvata con i 2/3 dei voti in seconda lettura, la legge viene promulgata direttamente.
    • Seconda votazione a maggioranza assoluta (50%+1): Se approvata con maggioranza assoluta, la legge può essere soggetta a referendum popolare.
  • Referendum Costituzionale: Se nella seconda votazione si raggiunge solo la maggioranza assoluta (e non i 2/3), la legge può essere sottoposta a referendum, se richiesto entro tre mesi da 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
  • Esito Referendum: Se il referendum è richiesto, la legge è promulgata solo se approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi. Se non è richiesto alcun referendum, la legge viene promulgata dopo i previsti tre mesi. 

Il Disegno di legge di revisione costituzionale presentato il 13 giugno 2024 dal Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni, e dal Ministro della giustizia, On. Carlo Nordio (A.C. 1917) è stato approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025 e, passato al Senato, l’Assemblea dei senatori lo ha approvato definitivamente, in sede di quarta deliberazione, nella seduta del 30 ottobre 2025 (disegno di legge costituzionale n. 1353).

Nella seconda votazione di ciascuna delle Camere la legge non è stata approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, rendendo così possibile la richiesta di referendum confermativo/oppositivo, cosa già avvenuta da parte dei parlamentari della maggioranza di governo. La legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» (G.U. 30 ottobre 2025, n.253) sarà quindi oggetto del referendum confermativo che si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026. 

Come accade per tutti i referendum costituzionali, anche in questo caso non è previsto un quorum. La validità del voto non dipende dalla percentuale di affluenza, ma esclusivamente dal numero di voti favorevoli o contrari espressi dagli elettori. Questo significa che l’esito del referendum sarà determinato dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente dal livello di partecipazione.

L’assenza di quorum incide anche sul significato politico e istituzionale del voto. Ogni elettore che partecipa contribuisce direttamente all’esito finale, senza soglie minime da raggiungere. Per questo motivo è importante comprendere con precisione non solo quando si vota, ma anche cosa comporta l’approvazione o il rigetto della riforma sottoposta a referendum. 

Col referendum del 22-23 marzo 2026 siamo chiamati a confermare o bocciare la cosiddetta «riforma Nordio», cioè la legge di riforma costituzionale della magistratura recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» del 30 ottobre 2025.

Questa legge modifica sette articoli della Costituzione e prevede, in sintesi: 

  • a) l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM), uno per la magistratura giudicante (i  giudici), uno per la magistratura requirente (i pubblici ministeri, ovvero i sostenitori dell’accusa), al posto del CSM unico per tutti i magistrati;
    b) l’estrazione a sorte (anziché l’elezione) dei loro componenti, con modalità diverse per magistrati e componente «politica»;
    c) la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari (togliendo il potere disciplinare ai CSM).

Attenzione, quindi. Questa riforma costituzionale non introduce solo la «separazione delle carriere» tra giudici e pm, come si sente dire spesso. Fa molto di più.

È importante poi sottolineare che questo referendum non consente di distinguere tra singole parti della riforma. Il voto riguarda l’intero impianto normativo, comprese le disposizioni sull’ordinamento giudiziario e sull’istituzione della Corte disciplinare. Proprio per questo motivo, la comprensione del contenuto complessivo della riforma è essenziale per esprimere un voto consapevole, evitando letture semplificate o riduttive del quesito referendario.